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Decreto Direttoriale 26 luglio 2004
Abilitazione all’“Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)” ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’ – Uff. VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTO il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l’istanza con la quale l’ “Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, vicolo Orbitelli, 15, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 14 unità e, per l’intero corso, a 56 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento nella seduta dell’11 giugno 2004;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 15 luglio 2004, trasmessa con nota n. 604 del 19 luglio 2004;
D E C R E T A :
Art. 1
1 – Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l’ “Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI)” è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, vicolo Orbitelli, 15, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento .
2 – Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 14 unità e, per l’intero ciclo, a 56 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 luglio 2004
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